Neues Vermögen
- Parteirollen und Kostenvorschusspflicht (Erw. 3).
Aus den Erwägungen: 3. In der Sache kann beigefügt werden, dass es im Bewilligungsprozess nach Art. 265a Abs. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 265a - 1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.467 |
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1 | Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.467 |
2 | Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna. |
3 | Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna. |
4 | Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.468 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 265a - 1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.467 |
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1 | Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l'ufficio d'esecuzione trasmette l'opposizione al giudice del luogo dell'esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impugnazione.467 |
2 | Il giudice ammette l'opposizione se il debitore espone la sua situazione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritornato a miglior fortuna. |
3 | Se il giudice non ammette l'opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell'intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna. |
4 | Il debitore e il creditore possono promuovere l'azione di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell'esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.468 |
(Verfügung vom 14. März 2006, RK2 2006 15).
6.7
Richtlinien zum betreibungsrechtlichen Existenzminimum
- Änderung der Richtlinien der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz vom 7. Dezember 2006.
Erwägungen: 1. Das Kantonsgericht hat mit Beschluss vom 9. Januar 2001 letztmals die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums erlassen (KG 1/01 RK 2; EGV 2000 Nr. 40). Dabei hat es im Unterschied zum Vorschlag der Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz den monatlichen Grundbetrag für ein Ehepaar oder zwei andere, eine dauernde Hausgemeinschaft bildende erwachsene Personen auf Fr. 1'900.00 (statt Fr. 1'550.00) festgesetzt. Eine Änderung der Ansätze ist erst bei Überschreitung eines Indexstandes (ohne Teilfaktoren Miete, Heizöl und Fernwärme) von 110 Punkten (Basis Mai
111
A 6.7 2000 = 100 Punkte) vorgesehen, was derzeit noch nicht der Fall ist (vgl.
Gesamtindexstand von 105.9 Punkten Ende November 2006, Basis Mai 2000).
2. Die Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz schlägt vor, im Hinblick auf das Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare per 1. Januar 2007 (PartG; SR 211.231) Ziffer IV./1. der Sonderbestimmungen über das dem Schuldner anrechenbare Einkommen entsprechend wie folgt anzupassen (vorgeschlagene Ergänzung in Kursivschrift): 1. Beiträge gemäss Art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
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1 | I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
2 | Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. |
3 | In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 164 - 1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente. |
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1 | Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente. |
2 | Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa. |
3. Im Hinblick auf das Inkrafttreten des neuen Partnerschaftsgesetzes ist Ziffer IV./1. der Richtlinien entsprechend anzupassen. Ergänzend zum Vorschlag der Konferenz ist in der Überschrift auch die Gesetzesbestimmung, auf der die Unterhaltspflicht eingetragener Partner basiert, anzufügen (Art. 13 Abs. 1
SR 211.231 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata LUD Art. 13 Mantenimento |
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1 | I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica. Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163-165 del Codice civile (CC)15.16 |
2 | Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza. |
3 | Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. |
4. Erstmals in den letzten, am 24. November 2000 von der Konferenz vorgeschlagenen Richtlinien war eine Regelung für dauernde Hausgemeinschaften (insb. Konkubinate) enthalten (Ziff. I./3.; vgl. hiezu Bühler, Aktuelle Probleme bei der Existenzminimumberechnung, SJZ 100/2004 25 ff.), die je nach besonderen Verhältnissen zu unbefriedigenden Ergebnissen führen konnte. Einem in einer festen Gemeinschaft (Konkubinat) lebenden Schuldner wird nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts mindestens der hälftige Anteil am gemeinsamen Grundnotbedarf (und an der Miete) angerechnet (BGE 128 III 159, vollständig publ. in BlSchKG 2002 126 ff. mit Anmerkung; BGE 109 III 101; SchKG-Staehelin, Erg.Bd., ad N 24 zu Art. 93
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 93 - 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. |
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1 | Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. |
2 | Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111). |
3 | Se durante il decorso di tale termine l'ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l'importo da pignorare, esso commisura il pignoramento alle mutate circostanze. |
A 7.1 kehrt ist auch dafür zu sorgen, dass ein noch getrennt lebender Ehegatte nicht durch ein Konkubinat im Unterhalt benachteiligt wird. Zur Klarstellung ist deshalb zu Ziffer I/3 ein präzisierender Aufteilungsvorbehalt (für Grundbetrag und weitere Haushaltskosten) in die Richtlinien aufzunehmen, wobei stets den konkreten Umständen Rechnung zu tragen ist.
Gestützt auf Ziffer VII. der Richtlinien sind ohnehin Abweichungen geboten, die im Einzelfall als angemessen erscheinen.
Beschluss: Mit Wirkung ab 1. Januar 2007 werden die Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums vom 1. März 2001 in nachstehenden Ziffern wie folgt geändert: I./3.
für ein Ehepaar; für zwei eine dauernde Hausgemeinschaft bildende Personen vorbehältlich besonderer Haushaltskostenaufteilung
IV./1.
Beiträge gemäss Art. 163
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 163 - 1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
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1 | I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. |
2 | Essi s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro. |
3 | In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della loro situazione personale. |
SR 211.231 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD) - Legge sull'unione domestica registrata LUD Art. 12 Assistenza e rispetto - I partner si devono assistenza e rispetto reciproci. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 164 - 1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente. |
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1 | Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente. |
2 | Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l'altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa. |
(Beschluss vom 29. Dezember 2006, RK2 2006 127; vgl. zuvor EGV 2000 Nr. 40).
7.
Beurkundung und Beglaubigung
7.1
Titelführung als Notar
- Die Titelführung ,,Notar" und ,,Notarstellvertreter" ist gewählten Notaren bzw. Notarstellvertretern nur im Rahmen ihrer amtlichen Funktion gestattet. Ausgenommen bleibt die Titelführung durch vormalige Notare im ausschliesslich privaten Gebrauch oder für nebenamtliche Grundbuchgeschäfte.
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